Ordine degli Avvocati di Asti

I reati per la violenza contro le donne

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, stipulata ad Istanbul il 23 maggio 2011 e ratificata dall’Italia il 19 giugno 2013 definisce violenza contro le donne “ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà”.

 

La legislazione italiana non prevede uno specifico reato di violenza contro le donne, ma nel codice penale sono presenti diverse ipotesi di reato con cui tale condotta può essere punita: violenza sessuale (art. 609-bis) anche aggravata (art. 609-ter); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).

 

Per il reato più grave, il femminicidio, è applicabile l’omicidio volontario (art. 575 c.p.) che, se aggravato, è punito anche con la pena dell’ergastolo (art. 577 c.p.). In particolare è applicabile la pena massima prevista dall’ordinamento giuridico sia per l’uxoricidio (artt. 575 – 577, ultimo comma, c.p.), sia per l’omicidio della vittima del reato di atti persecutori da parte del c.d. stalker (art. 576, comma 1, n. 5.1 c.p.).

 

Una fattispecie fondamentale nella lotta contro la violenza di genere, oltre alla fattispecie di cui ai maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è il reato di atti persecutori (stalking), di cui all’art. 612-bis c.p., introdotto nell’anno 2009. Le pene per tale reato, con cui vengono punite le condotte reiterate di minaccia e molestia, dopo una modifica legislativa appositamente introdotta nel 2013, possono giungere anche a cinque anni di reclusione e sono aggravate se lo stalker è il coniuge legalmente separato, o divorziato, o è stato legato da una relazione affettiva con la vittima.

 

Occorre ricordare che nel caso dei reati più gravi sussiste la procedibilità d’ufficio, e non vi è pertanto un termine per presentare querela, mentre in molti casi vi è un termine di decadenza che può variare da tre a sei mesi.

Nell’ambito delle misure contro la violenza nelle relazioni familiari sono da ricordare le previsioni di specifici provvedimenti cautelari: da un lato, in sede penale, l’ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.); dall’altro, in sede civile, l’ordine di protezione contro gli abusi familiari (art. 342-bis c.c.). Nell’anno 2009 sono state previste ulteriori misure: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), gli obblighi di comunicazione dei provvedimenti dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa alla autorità di pubblica sicurezza (art. 282-quater c.p.p.)

 

A partire dall’anno 2013 i minori sono espressamente tutelati non solo se subiscono direttamente violenza, ma anche se assistono ad atti violenti (art. 61 n. 11 quinquies c.p.).

 

La donna vittima di violenza può rivolgersi all’Ordine degli Avvocati di Asti, dove sono presenti specifici elenchi di legali che possono accedere al Patrocinio a spese dello Stato nonché al Fondo di Solidarietà per il patrocinio legale alle vittime di violenza e maltrattamenti, istituito dalla Regione Piemonte nel 2008 ed oggi regolamentato dalla L.R. 04/2016.

 

Codice penale